Montaggio gru edili automontanti
Montaggio gru edili a torre
Trasporto gru edili con camion dotati di gru Fassi 360
Assistenza gru edili, parti elettriche e radiocomandi
Consulenze a 360° per ogni esigenza
Sopralluoghi e preventivi GRATUITI per montaggio
Offriamo inoltre una serie di servizi per la redazione della documentazione necessaria relativamente alle verifiche obbligatorie sulle gru edili:
Verifica ventennale
Verifiche periodiche annuali
Verifica funi
Verifica impianto elettrico
Verifica strutturale
MUNARETTO CASV. LINO S.N.C</strong> si propone con la propria clientela per garantire un servizio di Gestione/consulenza verifiche periodiche.
A questo proposito riportiamo qui sotto la seguente normativa a titolo informativo per tutti i nostri clienti.
INFORMATIVA SU DECRETO VERIFICHE PERIODICHE
D.L. 11 APRILE 2011
Il 24 maggio è entrato in vigore in via definitiva il Decreto Attuativo del 11 Aprile 2011 relativo alle Verifiche Periodiche delle Attrezzature di Lavoro previste nell’ art. 71 del D.Lgs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza.
Il Decreto si pone l’obiettivo di liberalizzare le Verifiche previste nel caso la Pubblica Amministrazione non intervenga nei tempi dovuti, ricorrendo in tale caso a Soggetti Privati Abilitati iscritti in apposito elenco emesso dal Ministero Del Lavoro.
Le Attrezzature di lavoro soggette a tale obbligo sono contenute nell’Allegato VII del T.U. ed in particolare sono:
– Apparecchi fissi, mobili o trasferibili di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. (gru edili e gru Idrauliche, Carroponti, Autogru)
– Carrelli semoventi a braccio telescopico (sollevatori Telescopici)
– Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
– Ascensori e Montacarichi da cantiere
– Ponti Mobili sviluppabili (piattaforme lavoro aeree)
La procedura che ogni Datore di Lavoro utilizzatore di Attrezzature soggette alle Verifiche deve adottare è la seguente:
a) Denuncia messa in Servizio Viene effettuata inviando apposito modulo all’INAIL il quale ha l’obbligo di fornire la matricola ISPESL nel più breve tempo possibile, Durante questo periodo l’apparecchio non è sottoposto ad alcuna verifica per un periodo di 12 mesi.
b) Prima Verifica Periodica (comma 11 art. 71 D.Lgs 81/08)
Viene effettuata per gli apparecchi messi in servizio all’INAIL il quale entro 60 gg. dalla richiesta deve intervenire. Trascorso tale termine il Datore di Lavoro deve rivolgersi al Soggetto Privato Abilitato segnalato al momento della richiesta. (PRIMA DELLA VERIFICA E’ BUONA PRASSI FARE VERIFICARE LO STATO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO)
c) Verifiche Periodiche Successive (comma 11 art. 71 D.Lgs 81/08)
Vengono effettuate con periodicità prevista dall’allegato VII (generalmente annuale) con richiesta alle ASL/ARPAV le quali devono intervenire entro 30 gg trascorso il quale il Datore di Lavoro deve rivolgersi al Soggetto Privato Abilitato segnalato al momento della richiesta.
(PRIMA DELLA VERIFICA E’ BUONA PRASSI FARE VERIFICARE LO STATO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO).
d) Controlli Periodici per stato buona conservazione ed efficienza ai fini della Sicurezza (comma 8 art. 71 D.Lgs 81/2008)
Vengono effettuati da persona Competente definita “Tecnico Esperto” sulla base di indicazioni e prescrizioni del Costruttore o sulle Norme di Buona tecnica.
Controlli Trimestrali per Funi e Catene (Art. 3.2.1. Allegato VI – D.lgs 81/2008)
Per gli apparecchi dotati di tale requisito, effettuati da persona competente, secondo le disposizioni del Indagini Supplementari per Apparecchi con anno fabbricazione superiore ai 20 anni con controlli non
distruttivi e determinazione dei cicli residui e durata dell’apparecchio.
distruttivi e determinazione dei cicli residui e durata dell’apparecchio.